Termine per la mediazione uguale per entrambe le parti
Dovrebbe applicarsi la sola sospensione per i contribuenti, dal 9 marzo al 15 aprile
L’incomprensibile e inopportuna sfasatura temporale tra la sospensione (tra le altre) delle attività di contenzioso degli enti impositori (art. 67 del DL 18/2020) e le attività processuali del contribuente (art. 83 del DL 18/2020) costringe a riflessioni in relazione al procedimento di mediazione tributaria.
Per effetto dell’art. 17-bis del DLgs. 546/1992, nel caso di controversie tributarie di valore non superiore a cinquantamila euro il ricorso “produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa”. L’Ente che ha emesso l’atto impugnato ha quindi 90 giorni dalla notifica per esaminare il reclamo e la proposta di mediazione, accettandola, rigettandola ovvero formulandone ...
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