Transizione agli IAS/IFRS senza regime transitorio per i beni in magazzino
Per questi beni le regole fiscali applicabili per effetto della transizione non mutano rispetto alle regole già applicabili in «ambiente OIC»
La transizione ai principi IAS/IFRS è tendenzialmente ispirata a criteri di neutralità, laddove per le operazioni/fattispecie “pregresse” – cioè quelle che in “ambiente IFRS” sono qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente diversamente rispetto al trattamento contabile e fiscale previsto per i soggetti OIC adopter – deve essere mantenuto “ultrattivamente” il trattamento fiscale applicabile secondo il previgente set di regole (“regime transitorio”).
Singolare è il trattamento, nel passaggio dagli standard nazionali agli IAS/IFRS, dei beni fungibili, atteso che, come esplicitato dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 33/2009), “le regole del regime transitorio trovano differente applicazione nell’ipotesi di operazioni ...
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