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Domanda di indennità INPS di marzo per i titolari di assegno ordinario di invalidità entro il 3 giugno

/ REDAZIONE

Sabato, 30 maggio 2020

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Con la circolare n. 66, pubblicata ieri, l’INPS chiarisce alcuni aspetti relativi all’erogazione dell’indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020, prevista dall’art. 84 del DL “Rilancio”.

Alcune categorie di soggetti che hanno già presentato la domanda per l’indennità relativa al mese di marzo e che hanno ricevuto il relativo accredito non devono presentare un’ulteriore domanda per aprile poiché l’indennità è erogata automaticamente. Si tratta di lavoratori autonomi e collaboratori iscritti alla Gestione separata, di artigiani, commercianti e altri soggetti iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, degli operai agricoli a tempo determinato e dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Nei giorni scorsi l’Istituto aveva informato dell’avvio delle procedure di pagamento.

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) il trattamento è differente.
Per coloro che hanno già presentato la domanda per l’indennità di marzo e hanno ricevuto l’accredito della somma, non è necessario presentare la domanda per aprile; l’erogazione dell’indennità avverrà automaticamente previa verifica del fatto che il lavoratore risulti titolare di rapporto di lavoro dipendente o di pensione alla data del 19 maggio 2020.

Invece, i lavoratori iscritti al medesimo fondo che non erano contemplati tra i beneficiari dell’indennità per il mese di marzo (ossia quelli con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro nel medesimo anno) dovranno presentare apposita domanda all’INPS.

I soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità, ammessi dal DL “Rilancio” a beneficare delle indennità, se non l’hanno fatto in precedenza, possono presentare domanda per l’indennità di marzo entro il prossimo 3 giugno. Le domande presentate e respinte a causa della titolarità del trattamento per l’invalidità saranno, invece, riesaminate d’ufficio e accolte dall’INPS. In entrambi i casi, saranno erogate le indennità di 600 euro per entrambe le mensilità (marzo e aprile).

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