Anche con la deroga alla continuità aziendale occorre fornire adeguata informativa
L’OIC ha pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo n. 6
Le società che nella fase di preparazione del bilancio (ad esempio, quello chiuso al 31 dicembre 2019), ricorrendone le condizioni, decidano di esercitare la facoltà di deroga al presupposto della continuità aziendale previsto dall’art. 7 del DL 23/2020 (il cui Ddl. di conversione, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, sarà votato oggi in Senato per l’approvazione definitiva), devono fornire adeguata informativa in Nota integrativa anche nei casi in cui nell’arco temporale futuro di riferimento (pari ad almeno dodici mesi dalla data di bilancio), non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.
In particolare, in tali fattispecie deve essere fornita una descrizione delle circostanze e, per quanto possibile e attendibile, dei
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