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La cointestazione del conto in adempimento della sentenza di divorzio non è donazione

/ REDAZIONE

Venerdì, 10 luglio 2020

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La cointestazione, a favore dell’ex coniuge, di conti correnti su cui l’altro ex coniuge versa denaro e altre attività (dossier titoli) da utilizzare nell’esclusivo interesse dei figli minori, in adempimento degli obblighi stabiliti dal giudice nella sentenza di divorzio, non costituisce una forma di donazione indiretta in favore dell’ex coniuge (o dei figli), in quanto priva dell’indispensabile requisito dello spirito di liberalità e, pertanto, non integra il presupposto impositivo dell’imposta di donazione. Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 205 di ieri. 

Nel caso di specie, la sentenza di divorzio stabilisce che l’ex coniuge deve corrispondere ai figli beni e/o titoli in proprietà per un determinato valore. Per adempiere a tale obbligo, il padre intende mettere a disposizione dei figli la somma concordata su due conti correnti, con dossier titoli annesso, cointestando i conti correnti alla ex moglie, atteso che i figli sono minori.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver rilevato che la cointestazione del conto corrente, nel caso di specie, avverrebbe con “firma congiunta” e non consentirebbe, quindi, al singolo cointestatario di disporre del conto senza il consenso dell’altro, esclude il presupposto impositivo dell’imposta di donazione, in assenza di spirito di liberalità.

Infatti, si può configurare una donazione indiretta solo nei limiti in cui l’attribuzione sia realizzata con scopo liberale. Invece, nel caso di specie, l’attribuzione avviene in adempimento degli obblighi giuridici sanciti dalla sentenza di divorzio e pertanto, non sconta l’imposta di donazione.

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