Definite le modalità di esposizione delle trattenute delle quote associative sindacali
Con la circ. n. 85 pubblicata ieri, l’INPS illustra le disposizioni normative riguardanti l’obbligo, per gli enti erogatori di trattamenti pensionistici, di fornire a tutti i soggetti percettori un’informazione precisa e puntuale circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali, previsto dall’art. 25-ter comma 1 del DL 4/2019.
L’art. 1 del DM 31/2020 ha stabilito la modalità telematica di esposizione delle quote associative sindacali. In particolare, tale modalità deve essere adottata: nel provvedimento di liquidazione della pensione; nei cedolini mensili; nella certificazione annuale della pensione.
L’INPS precisa che nel caso di presentazione di delega sindacale contestuale alla domanda di pensione inoltrata allo stesso Istituto, l’informazione relativa all’applicazione della trattenuta viene rappresentata nel provvedimento di liquidazione della pensione.
Nel caso in cui la delega venga trasmessa, direttamente per via telematica, dall’organizzazione sindacale per essere applicata su una pensione vigente, il relativo percettore viene informato tramite mail.
Infine, a decorrere dall’anno 2020, l’art. 2 del citato decreto prevede l’obbligo a carico degli enti erogatori di comunicare la denominazione dell’organizzazione sindacale di iscrizione, la decorrenza della trattenuta sindacale e l’importo, a favore dei nuovi titolari di trattamenti pensionistici e dei soggetti già pensionati (in caso di attivazione o di variazione della trattenuta sindacale). Tali comunicazioni sono inviate in via telematica ai pensionati in possesso di PIN personale, ovvero a mezzo posta ai pensionati non ancora in possesso di detto PIN.
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