Rinuncia al voucher per spettacolo annullato valida ai fini dell’Art bonus
La rinuncia all’ottenimento del voucher, emesso secondo quanto previsto dall’art. 88 del DL 18/2020, da parte dell’acquirente rappresenta, nella sostanza, un’erogazione liberale valida per il riconoscimento del beneficio dell’Art bonus se posta in essere a certe condizioni. L’Agenzia delle Entrate ha fornito il chiarimento con la ris. n. 40 di ieri, a seguito dell’interpello posto da una Fondazione lirico-sinfonica.
In base al citato art. 88 gli acquirenti di un biglietto di uno spettacolo cinematografico/teatrale, annullato a seguito dell’emergenza da COVID-19 non hanno diritto alla restituzione materiale della somma pagata ma possono presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dalla diversa data della comunicazione dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, un’istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, allegando il titolo di acquisto.
Ricevuta l’istanza di rimborso, l’organizzatore dell’evento provvede all’emissione, a favore del richiedente, di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione. L’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L’Agenzia specifica che la norma, nel disporre che il rimborso in questione non venga erogato in denaro, ma per equivalente, ossia attraverso un voucher di pari valore, riconosce indirettamente, in capo al venditore, il diritto a trattenere le somme di denaro già incassate.
Dopo aver riepilogato natura e modalità della fruizione del credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo (Art bonus) ex art. 1 del DL 83/2014, l’Agenzia riporta il parere fornito dal MiBACT sulla fattispecie esaminata. Secondo il Ministero, la rinuncia al voucher nei termini enunciati può “qualificarsi quale erogazione liberale in denaro ammissibile all’agevolazione fiscale in oggetto”, ma l’applicabilità dell’Art bonus è condizionata all’esplicito riconoscimento della causale dell’importo ricevuto (o meglio non rimborsato mediante voucher) a titolo di donazione, circostanza che appare assolta dall’emissione di un’apposita attestazione, nei confronti dei destinatari del voucher che vi rinuncino, che riconosca e individui specificamente, nell’importo e nella causale, l’erogazione liberale disposta in favore della Fondazione.
Per l’Agenzia, la rinuncia a ottenere il voucher, che per legge sostituisce il rimborso in denaro del biglietto, da parte dell’acquirente rappresenta quindi un’erogazione liberale valida ai fini dell’Art bonus se posta in essere secondo le modalità e le prescrizioni sopra riportate. In particolare, per beneficiare del credito di imposta, resta fermo quanto chiarito con la circolare n. 19/2020.
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