Ulteriore proroga del concordato per COVID-19 con concreti e giustificati motivi
La valutazione spetta al Tribunale; è necessario fornire la prova dell’impatto dell’emergenza sul piano
L’art. 9 del DL 23/2020 (c.d. decreto liquidità) conv. L. 40/2020, al fine di fronteggiare la crisi da COVID-19, ha previsto, tra le altre misure, al comma 4, che il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’art. 161 comma 6 del RD 267/42, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a 90 giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento, attesa la preponderante esigenza di conferire al debitore la possibilità di salvare l’impresa, attraverso gli strumenti di regolazione della crisi alternativi al fallimento (la medesima proroga è prevista dal comma 5 dell’art. 9 nel caso di pre-accordo di ristrutturazione dei debiti).
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