Sollevata la questione pregiudiziale sugli assegni di natalità e di maternità
La Consulta ha domandato alla Corte Ue l’esatta interpretazione delle disposizioni comunitarie per l’erogazione ai cittadini di Stati extracomunitari
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 182 pubblicata ieri, ha sottoposto alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE concernente l’assegno di natalità, introdotto dall’art. 1, comma 125 della L. 190/2014 per i figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e successivamente prorogato, e l’assegno di maternità, disciplinato dall’art. 74 del DLgs. 151/2001.
In particolare la Consulta è stata a sua volta investita dalla Cassazione della questione concernente la legittimità costituzionale delle suddette disposizioni di legge nella parte in cui richiedono il possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, di cui all’art. 9 del DLgs. 286/98, ai fini dell’erogazione
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