Singolo condomino con spese detraibili anche oltre il tetto massimo per singola unità
L’ammontare massimo di spese, dato dalla moltiplicazione del valore unitario per ciascuna unità, si riferisce all’intero edificio
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali, il tetto massimo di spese ammesse alla detrazione IRPEF/IRES spettante a titolo di ecobonus, ai sensi del comma 2-quater dell’art. 14 del DL 63/2013, oppure a titolo di superbonus al 110%, ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 119 del DL 34/2020, è da considerarsi riferito all’edificio nel suo complesso, non alle singole unità immobiliari che lo compongono.
Questa la specificazione aggiuntiva recata sul punto dalla circ. Agenzia Entrate 8 luglio 2020 n. 19, rispetto alle “circolari annuali” degli anni precedenti (da ultimo, la circ. Agenzia Entrate 31 maggio 2019 n. 13), nonché, con specifico riferimento alla disciplina del superbonus di cui all’art.
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