Note di variazione dopo il fallimento anche in caso di clausola risolutiva
Nell’ultima versione del DL Agosto stralciata la norma sui termini per le note nelle procedure concorsuali
Con la risposta a interpello n. 261, resa nota nella giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se la dichiarazione di fallimento è antecedente l’esercizio della clausola risolutiva per inadempimento e l’emissione delle note di variazione, il cedente/prestatore – fornitore di servizi a esecuzione continuata o periodica – al fine di recuperare l’IVA non riscossa deve procedere in base al comma 2 dell’art. 26 del DPR 633/72, insinuandosi al passivo della procedura e attendendo la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale o, in assenza di tale piano, del termine per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento. Il curatore, invece, dovrà annotare le note ricevute, senza inclusione nel riparto finale e nella
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