Consolidamento del debito e cessazione delle liti nella transazione fiscale
Permangono i contrasti sugli effetti nel concordato preventivo e nell’accordo di ristrutturazione
Il debitore che voglia accedere al concordato preventivo o stipulare un accordo di ristrutturazione dei debiti con falcidia o pagamento dilazionato dei crediti fiscali e contributivi deve ricorrere all’istituto della c.d. “transazione fiscale” di cui all’art. 182-ter del RD 267/42 (novellato dall’art. 1 comma 81 della L. 232/2016), che deroga al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria (Cass. n. 16755/2020 e Corte Cost. n. 225/2014).
Per effetto delle modifiche introdotte nel 2016, il nuovo testo si caratterizza per non contemplare più, da un lato, il riferimento al consolidamento del debito fiscale e, dall’altro, la previsione che ricollega alla chiusura del concordato la cessazione della materia del contendere per le liti pendenti
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