Modificabile il piano di concordato omologato per COVID-19
La Cassazione fornisce un’interpretazione in chiave civilistica dell’esecuzione del concordato
La relazione tematica della Cassazione n. 56 dell’8 luglio 2020, avente a oggetto “Novità normative sostanziali di diritto «emergenziale» anti Covid-19 in ambito contrattuale e concorsuale”, svolge interessanti considerazioni circa la possibilità di modifica dei piani di concordato la cui esecuzione sconta gli effetti della pandemia.
Il punto di partenza è rappresentato dalla constatazione che non esiste una previsione normativa che espressamente preveda la modifica del piano di concordato. Ciò espone debitori e creditori – oggi – al rischio di vanificare tutti gli sforzi compiuti, giacché se da un lato i business plan sottesi ai piani non sono più realizzabili, dall’altro la loro rivisitazione post COVID potrebbe comunque portare a una soddisfazione migliore di quella