Nessun compenso al professionista attestatore privo di terzietà e indipendenza
Dalla violazione dei requisiti di legge deriva la nullità dell’atto di nomina dell’attestatore
L’art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42 individua, tra i requisiti per lo svolgimento dell’attività di attestatore, l’indipendenza del professionista.
In particolare, il professionista, al quale è conferito l’incarico di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (e quindi, attraverso il richiamo di cui all’art. 161 comma 3 del RD 267/42, ciò vale anche nel concordato preventivo e nell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del RD 267/42), deve essere indipendente, ossia non deve essere legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, deve essere in possesso ...
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