Calo del fatturato da valutare considerando il fatturato 2019 dell’azienda acquistata
Ai fini della spettanza del credito d’imposta sulla locazione di immobili non abitativi, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, ove il conduttore sia una società che solo nel 2019 ha iniziato la propria attività, a seguito dell’acquisto di un’azienda (fino ad allora esercitata in forma individuale), il requisito del calo del fatturato va verificato confrontando:
- l’ammontare del fatturato della società nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020;
- con l’ammontare del fatturato della ditta individuale (ceduta) nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2019.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 402, pubblicata ieri.
Si ricorda che l’art. 28 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”), a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Con riferimento proprio al requisito del calo del fatturato, l’Agenzia ricorda che, come già illustrato (nella circ. 13 giugno 2020 n. 15) in relazione al contributo a fondo perduto (per il quale è richiesta la medesima condizione), per i soggetti costituiti a seguito di un’operazione di conferimento o cessione d’azienda, il confronto va operato considerando “i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento nel periodo precedente”.
Tale interpretazione – spiega l’Amministrazione – è coerente con la ratio normativa, volta a sostenere le imprese e l’economia nel periodo dell’emergenza sanitaria.
Pertanto, atteso che nel caso di specie la società istante, per effetto di un’operazione di cessione d’azienda, aveva acquistato nel 2019 un’azienda da un’impresa individuale, la verifica del calo del fatturato deve tenere conto della “trasformazione soggettiva” così realizzata: il requisito del calo del fatturato dovrà essere operato confrontando il fatturato 2019 della ditta individuale (nei mesi di riferimento per il credito d’imposta), ed il fatturato 2020 della società acquirente nei medesimi periodi del 2020.
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