Definite le modalità di riscossione dei contributi associativi del SALP sulle prestazioni temporanee
Con la circolare n. 119 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra lo stesso Istituto previdenziale e il sindacato ACAI Lavoratori e Pensionati (S.A.L.P.), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee, la quale è stata sottoscritta il 5 agosto 2020 e rimane valida fino al 31 dicembre 2021.
In base a quanto previsto dalla convenzione in argomento, il diritto di versare i contributi associativi può essere esercitato dai soggetti beneficiari dei trattamenti di mobilità in corso di pagamento, di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, di disoccupazione speciale, nonché dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili.
L’autorizzazione a effettuare le trattenute è comunque subordinata alla trasmissione telematica di apposita delega alla riscossione, all’interno della quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Sotto il profilo operativo si sottolinea che l’organizzazione sindacale deve custodire l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione e copia del documento d’identità. Inoltre, in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, spetta al datore di lavoro comunicare i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la relativa documentazione.
Infine, la circolare in commento illustra la misura del contributo sindacale, che risulta essere fissato nelle seguenti percentuali dell’importo lordo della prestazione: 3% NASpI; 1% DIS-COLL; 1% CIG; 1% sui restanti trattamenti.
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