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Definite le modalità di riscossione dei contributi associativi del SALP sulle prestazioni temporanee

/ REDAZIONE

Sabato, 17 ottobre 2020

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Con la circolare n. 119 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra lo stesso Istituto previdenziale e il sindacato ACAI Lavoratori e Pensionati (S.A.L.P.), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee, la quale è stata sottoscritta il 5 agosto 2020 e rimane valida fino al 31 dicembre 2021.

In base a quanto previsto dalla convenzione in argomento, il diritto di versare i contributi associativi può essere esercitato dai soggetti beneficiari dei trattamenti di mobilità in corso di pagamento, di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, di disoccupazione speciale, nonché dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili.

L’autorizzazione a effettuare le trattenute è comunque subordinata alla trasmissione telematica di apposita delega alla riscossione, all’interno della quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Sotto il profilo operativo si sottolinea che l’organizzazione sindacale deve custodire l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione e copia del documento d’identità. Inoltre, in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, spetta al datore di lavoro comunicare i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la relativa documentazione.

Infine, la circolare in commento illustra la misura del contributo sindacale, che risulta essere fissato nelle seguenti percentuali dell’importo lordo della prestazione: 3% NASpI; 1% DIS-COLL; 1% CIG; 1% sui restanti trattamenti.

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