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Incentivi agli investimenti solo per PMI innovative «ammissibili»

/ REDAZIONE

Sabato, 17 ottobre 2020

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Con la risposta interpello n. 475 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che per fruire della disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in PMI innovative quest’ultima deve rispettare i requisiti richiesti per essere considerata “ammissibile” ex art. 1 comma 2 lett. c) del DM 7 maggio 2019.

Nel caso di specie, una PMI innovativa chiede se possa beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 29 del DL 179/2012 (per effetto dell’art. 4 comma 9 del DL 3/2015), posto che l’aumento di capitale non è superiore al 50% del fatturato medio del quinquennio precedente.

Il Ministero dello Sviluppo economico, a cui l’Agenzia delle Entrate ha richiesto espresso parere, ha affermato che “I requisiti di ammissibilità all’agevolazione, sono definiti sulla base della normativa europea sugli aiuti di Stato e la decisione di autorizzazione dell’aiuto e non si esauriscono con il fatto di essere PMI innovativa in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1 del Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 3 e iscritta nell’apposita sezione del registro delle imprese; affinché una PMI innovativa sia ammissibile, occorre anche che siano soddisfatte le condizioni previste dalla norma ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione”.

Nella fattispecie in esame, la società non possiede i requisiti per essere qualificata come “PMI innovativa ammissibile” sulla base della definizione di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) del DM 7 maggio 2019 e, pertanto, gli investimenti non sono agevolabili ai sensi dell’art. 29 del DL 179/2012.
Di conseguenza, gli investimenti non devono rispettare il limite massimo di 15 milioni di euro, non essendo oggetto dell’agevolazione.

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