Incentivi agli investimenti solo per PMI innovative «ammissibili»
Con la risposta interpello n. 475 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che per fruire della disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in PMI innovative quest’ultima deve rispettare i requisiti richiesti per essere considerata “ammissibile” ex art. 1 comma 2 lett. c) del DM 7 maggio 2019.
Nel caso di specie, una PMI innovativa chiede se possa beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 29 del DL 179/2012 (per effetto dell’art. 4 comma 9 del DL 3/2015), posto che l’aumento di capitale non è superiore al 50% del fatturato medio del quinquennio precedente.
Il Ministero dello Sviluppo economico, a cui l’Agenzia delle Entrate ha richiesto espresso parere, ha affermato che “I requisiti di ammissibilità all’agevolazione, sono definiti sulla base della normativa europea sugli aiuti di Stato e la decisione di autorizzazione dell’aiuto e non si esauriscono con il fatto di essere PMI innovativa in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1 del Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 3 e iscritta nell’apposita sezione del registro delle imprese; affinché una PMI innovativa sia ammissibile, occorre anche che siano soddisfatte le condizioni previste dalla norma ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione”.
Nella fattispecie in esame, la società non possiede i requisiti per essere qualificata come “PMI innovativa ammissibile” sulla base della definizione di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) del DM 7 maggio 2019 e, pertanto, gli investimenti non sono agevolabili ai sensi dell’art. 29 del DL 179/2012.
Di conseguenza, gli investimenti non devono rispettare il limite massimo di 15 milioni di euro, non essendo oggetto dell’agevolazione.
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