Definite le modalità per l’esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Il decreto 15 settembre 2020, adottato dal Ministero del Lavoro di concerto con i Ministeri delle Politiche agricole e dell’Economia e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, dà attuazione all’esonero contributivo previsto dall’art. 222 comma 2 del DL 34/2020.
La disposizione prevede l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, delle imprese appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
Il DM 15 settembre 2020 stabilisce che le imprese interessate dall’agevolazione sono quelle che svolgono le attività individuate dai codici ATECO riportati nell’allegato 1.
L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
Come già anticipato dall’INPS con il messaggio n. 3341/2020 (si veda “Esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura guidato dai codici ATECO” del 16 settembre), entro 20 giorni dall’entrata in vigore del DM, l’Istituto provvederà a emanare una circolare relativa all’esonero straordinario recante, tra l’altro, le modalità di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione.
In attesa della messa a disposizione da parte dell’INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell’esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell’agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime.
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