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Individuato il potere edulcorante convenzionale ai fini della sugar tax

/ REDAZIONE

Mercoledì, 21 ottobre 2020

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Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 15 ottobre 2020 “Imposta sul consumo delle bevande edulcorate”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, individua, per le sole finalità dell’applicazione dell’imposta ex art. 1, comma 662 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 il potere edulcorante convenzionale, a confronto con il saccarosio e le conseguenti quantità equivalenti a 1 grammo del medesimo saccarosio.

Tale valore, illustrato in forma tabellare, viene individuato per ciascuna sostanza in grado di conferire sapore dolce alle bevande.

Si ricorda che (si veda “Sugar tax in via di definizione” del 10 ottobre 2020) l’art. 1 commi 661-676 della L. 160/2019 istituisce un’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

Si tratta di prodotti finiti o prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Ue (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate) e ottenuti con l’aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a:
- 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti;
- 125 grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.

Ai fini dell’applicazione di tale imposta, era necessario stabilire convenzionalmente, in una apposita tabella, il potere dolcificante di ciascuna delle sostanze utilizzabili per conferire sapore dolce alle bevande contenute nel predetto elenco, esprimendo lo stesso anche in termini di equivalenza tra la quantità di un grammo di saccarosio e la corrispondente quantità di ciascuna sostanza edulcorante.

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