Il prestito «baciato» non va restituito alla banca
Nullo sia il finanziamento che il correlato acquisto di azioni
L’operazione di “prestito baciato” in funzione dell’acquisto di azioni di una banca è nulla, per violazione dell’art. 2358 c.c., e non consente alla banca stessa di insinuarsi al passivo del fallimento del soggetto finanziato, neppure invocando la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.
Ad affermarlo è il Tribunale di Padova in un provvedimento del 16 luglio scorso.
Nella specie, una banca popolare, tramite una società che interveniva quale suo procuratore, chiedeva l’ammissione in chirografo allo stato passivo del fallimento di un imprenditore individuale finanziato per oltre 230.000 euro. La richiesta veniva rigettata in ragione del fatto che il finanziamento erogato doveva ritenersi un “prestito baciato”, contratto per l’acquisto
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