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Possibile rinunciare a precedenti aiuti per rientrare nel regime de minimis

/ REDAZIONE

Giovedì, 29 ottobre 2020

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La sentenza della Corte di giustizia Ue del 28 ottobre 2020, relativa alla causa C-608/19, ha affermato che le imprese possono scegliere di ridurre o rinunciare, anche parzialmente, a un precedente aiuto al fine di rispettare il massimale “de minimis”.

In particolare, viene affermato che gli artt. 3 e 6 del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, devono essere interpretati nel senso che un’impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intenda concedere un aiuto “de minimis” che, a causa dell’esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l’importo complessivo degli aiuti che le sono stati concessi a superare il massimale di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale.

Gli Stati membri non sono tenuti a consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto prima della concessione di quest’ultimo, al fine di non oltrepassare il massimale di 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Spetta al giudice del rinvio valutare le conseguenze giuridiche della mancanza della possibilità, per le imprese, di procedere a siffatte modifiche, fermo restando che queste ultime possono essere effettuate solo a una data anteriore a quella della concessione dell’aiuto “de minimis”.

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