Coibentazione del tetto sempre con superbonus
È irrilevante l’eventuale presenza di un sottotetto non riscaldato che si frappone tra il tetto e i vani riscaldati dell’edificio
Tetti sempre inclusi nella superficie disperdente lorda degli edifici, ai fini dell’applicabilità del superbonus al 110% sugli interventi di isolamento termico dell’involucro esterno.
Questo, nella sostanza, il risultato della specificazione inserita nella lett. a) del comma 1 dell’art. 119 del DL 34/2020, a cura dell’art. 1 comma 66 lett. a) n. 2) della L. 178/2020.
Ai sensi della lett. a) dell’art. 119 comma 1 del DL 34/2020, la prima tipologia di interventi di efficienza energetica, “trainanti” ai fini del superbonus, è quella degli “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
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