Raddoppio del contributo unificato solo a danno del contribuente
Lo Stato in caso contrario sarebbe creditore e debitore di sé stesso
Il raddoppio del contributo unificato in Cassazione, applicabile quando l’impugnazione è interamente respinta oppure è dichiarata inammissibile o improcedibile – sebbene rappresenti una sanzione processuale lato sensu intesa – non può trovare applicazione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in quanto “le Amministrazioni dello Stato [...] sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo”, atteso che, se così non fosse, lo Stato verrebbe a essere contemporaneamente debitore e creditore di sé stesso.
È questo il principio – comunque non nuovo – che emerge dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione n. 29860 del 30 dicembre 2020.
L’art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002 (T.U. delle spese di giustizia) stabilisce che ...
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