Ammissibili deroghe pattizie alla disciplina legale della risoluzione
Il Notariato valuta la legittimità delle clausole con cui le parti regolano le conseguenze dell’inadempimento
Il Consiglio nazionale del Notariato, nello Studio n. 160-2020/C, ha indagato l’ammissibilità e i limiti delle clausole (non poco diffuse nella prassi) con cui i contraenti derogano alla disciplina del codice civile relativa ai rimedi per l’inadempimento del contratto.
L’art. 1453 c.c. dispone che “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno” (comma 1).
Il contraente che non ha ricevuto la prestazione potrà, dunque, optare per la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione di quanto eventualmente già ricevuto, o chiedere l’adempimento; in entrambi i
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