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Licenza di utilizzo di un prodotto assicurativo senza esenzione IVA

/ REDAZIONE

Venerdì, 26 marzo 2021

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Con la sentenza del 25 marzo 2021, relativa alla causa C-907/19, la Corte di Giustizia Ue ha affermato che il regime di esenzione IVA previsto per le operazioni assicurative non può applicarsi a una prestazione unica che comprende, quale elemento principale, la concessione di una licenza di utilizzo di un prodotto assicurativo a una società di assicurazioni e, quali elementi accessori, il collocamento di tale prodotto per conto della stessa società, nonché la gestione dei contratti conclusi.

Secondo i giudici comunitari, infatti, nel caso specifico, la concessione della licenza di utilizzo del prodotto assicurativo non rientra nell’esenzione IVA prevista dall’art. 135 par. 1 lett. a) della direttiva 2006/112/Ce per le operazioni di assicurazione e riassicurazione, in quanto il concedente è contrattualmente legato solo all’assicuratore che sfrutta il prodotto e non al soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione.

Inoltre, il servizio non rientra neppure tra le prestazioni “relative” a operazioni assicurative di cui al medesimo art. 135 della direttiva, in quanto il prestatore dovrebbe essere in rapporto sia con l’assicuratore che con l’assicurato e la sua attività dovrebbe comprendere aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di potenziali clienti.
Nel caso specifico, invece, tali condizioni non si realizzano. Non rileva, peraltro, la circostanza che la società fornisca al medesimo assicuratore anche servizi di intermediazione, dovendosi considerare, ai fini dell’esenzione, solo il contenuto della prestazione specifica.

In conclusione, anche qualora i diversi servizi resi dalla società in parola costituissero una prestazione unica ai fini IVA, come sostenuto dal giudice del rinvio, tale prestazione non potrebbe beneficiare del regime di esenzione, poiché la prestazione principale non è esente da imposta.

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