Dopo la sospensione ammortamento da rideterminare
Secondo le indicazioni dell’OIC, occorre rideterminare la vita utile del bene e poi suddividere il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata
La norma derogatoria introdotta dall’art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito consente ai soggetti OIC compliant di non effettuare, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al Conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.
Il documento interpretativo OIC 9 (rilasciato in bozza il 25 gennaio 2021 e non ancora pubblicato nella versione definitiva) ha osservato ...
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