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Tempi più brevi per i procedimenti amministrativi dell’INPS

/ REDAZIONE

Venerdì, 9 aprile 2021

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Con la circ. n. 55/2021, pubblicata ieri, l’INPS è intervenuto in materia di definizione dei procedimenti amministrativi in seguito a quanto disposto dall’art. 12 comma 2 del DL 76/2020 (c.d. decreto “Semplificazioni”). Tale norma ha richiesto che, entro il 31 dicembre 2020, le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedano a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell’art. 2 della L. 241/90.

Sul punto, l’INPS comunica di aver a tal fine adottato un nuovo Regolamento che trova applicazione ai procedimenti amministrativi che prendono avvio ad istanza di parte o d’ufficio. Sono esclusi quelli in autotutela, quelli promossi con ricorso avverso un atto o un provvedimento amministrativo e quelli relativi alla gestione del personale e all’acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Per quanto riguarda la durata dei procedimenti, il nuovo Regolamento (art. 2) ha indicato in un elenco presente in una tabella allegata, i termini di definizione riferiti ad uno specifico novero di procedimenti avviati su domande di parte o di ufficio. Ad esempio, il termine di definizione per la domanda di pensione di vecchiaia è fissato in 55 giorni, mentre sono previsti 75 giorni per la CIGO, ovvero 45 giorni per la CIGS, e così via.

I procedimenti non indicati nella predetta tabella, precisa l’INPS, dovranno essere conclusi nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 2 della L. 241/90.
Si chiarisce, infine, che il termine iniziale dei procedimenti ad iniziativa di parte decorre dalla data di ricevimento della domanda, completa di tutta la sua documentazione richiesta per la tipologia di servizio/prestazione, sia nel caso essa pervenga direttamente dall’interessato o da un suo intermediario sia per il tramite del datore di lavoro.

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