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Cessione di terreni edificabili senza agevolazioni prima casa

/ REDAZIONE

Sabato, 10 aprile 2021

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L’acquisto di terreni edificabili, destinati a scopi di lottizzazione e di edificazione, non può godere delle agevolazioni prima casa di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in quanto:
- da un lato, l’agevolazione prima casa è riservata alle sole cessioni di fabbricati (e relative pertinenze), escludendo, quindi, i terreni (anche se edificabili);
- dall’altro, nel caso di specie, non era possibile qualificare i terreni quali pertinenze dell’edificio ceduto, in quanto proprio la destinazione dei terreni alla costruzione di un complesso residenziale ne esclude la natura pertinenziale.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 234, pubblicata ieri.

Nel caso di specie, gli acquirenti ritenevano di poter applicare il beneficio all’acquisto dei terreni dopo averli accorpati all’immobile classificato A/7, ma l’Agenzia delle Entrate non accoglie tale impostazione, basandosi sulla definizione di pertinenza fornita dall’art. 817 c.c., secondo cui “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”.
In breve, il fatto stesso che i terreni siano edificabili e destinati a un piano di lottizzazione escluderebbe la loro natura pertinenziale all’abitazione, anche ove essi venissero accorpati a essa. 

Inoltre – conclude l’Amministrazione – la ratio stessa dell’agevolazione prima casa, che è quella di favorire l’acquisizione della “prima abitazione”, induce a negare che nel caso di specie possa trovare applicazione il beneficio.

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