Detrazioni edilizie ammesse per gli immobili F/4
Gli interventi effettuati su immobili temporaneamente accatastati in categoria F/4 (relativa ai fabbricati o loro porzioni in corso di definizione) possono beneficiare delle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR a condizione che l’immobile assuma alla fine dei lavori una destinazione abitativa.
È questo il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 241, pubblicata ieri, 13 aprile 2021.
Nel citato documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha, infatti, ritenuto applicabili anche alle unità immobiliari temporaneamente accatastate in categoria F/4 le precisazioni fornite nella circ. Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2020 n. 19, con riferimento alle unità collabenti (categoria catastale F/2).
Pertanto, pur essendo la categoria F/4 riferibile a fabbricati in corso di definizione e non produttivi di reddito, i medesimi fabbricati potranno comunque essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente, con conseguente possibilità di beneficiare delle detrazioni di cui all’art. 16-bis del TUIR (si veda anche il Quaderno n. 159).
L’agevolazione in parola, tuttavia, con riguardo alla detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio, può essere fruita a condizione che, alla fine dei lavori, l’unità immobiliare assuma una destinazione abitativa, con conseguente accatastamento in categoria A (tale cambio di destinazione d’uso dovrebbe risultare dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori, così come affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2020 n. 19).
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