Indennizzo INAIL per danno biologico da rivedere
Con la sentenza n. 63/2021 depositata ieri la Corte Costituzionale ha dichiaro l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 6, secondo periodo del DLgs. 38/2000 in materia di danno biologico.
La norma in esame dispone che “il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del DM di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni […]. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del DM di cui al comma 3 l’assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l’assicurato continuerà a percepire l’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata”.
Secondo la Corte Costituzionale, la norma consente, al primo periodo, di tenere conto, nella stima del danno biologico provocato da una tecnopatia cagionata da infortunio o malattia professionale, dell’eventuale aggravamento derivante da una malattia concorrente, pur se questa non ha una causa lavorativa.
Nel secondo periodo, invece, la tecnica per valorizzare l’eventuale maggior peso della patologia concorrente non viene adottata per le patologie concorrenti per le quali, in base al DPR 1124/1965, fosse stato erogato un indennizzo.
Pertanto, la Corte Costituzionale dichiara l’incostituzionalità dell’art. 13, comma 6, secondo periodo del DLgs. 38/2000 nella parte in cui non prevede (come nel primo periodo) che il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti, debba essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni.
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