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Indennità COVID-19 del DL Sostegni incompatibili con il REM 2021

/ REDAZIONE

Sabato, 1 maggio 2021

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Con il messaggio n. 1764 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti le indennità introdotte con l’art. 10 del DL 41/2021 (DL “Sostegni”), con particolare riferimento al requisito reddituale dei lavoratori dello spettacolo e alle ipotesi di incumulabilità.

Si ricorda che la norma sopra citata riconosce, al ricorrere di determinati requisiti, un’indennità di 2.400 euro a:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.

L’INPS ha poi provveduto a illustrare la misura con la circ. n. 65 dello scorso 19 aprile 2021, specificando le modalità di presentazione delle domande e il regime delle compatibilità (si veda “Domande fino al 31 maggio 2021 per le indennità INPS” del 20 aprile 2021).

Ciò premesso, per i lavoratori dello spettacolo che non hanno fruito dell’indennità ex artt. 15 e 15-bis del DL 137/2020 (DL “Ristori”) i limiti di reddito pari a 75.000 euro (per i lavoratori che possono far valere almeno 30 contributi giornalieri nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021), ovvero 35.000 euro (per quelli con almeno 7 contributi giornalieri nel suddetto periodo), si riferiscono al solo reddito prodotto nel 2019. Resta fermo il possesso di tutti gli altri requisiti.

Infine, l’Istituto chiarisce che le indennità introdotte dall’art. 10 del DL 41/2021 sono incompatibili con il reddito di emergenza 2021 ex art. 12 del medesimo decreto (la cui disciplina è stata illustrata con la circ. n. 61/2021).

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