Indennità COVID-19 del DL Sostegni incompatibili con il REM 2021
Con il messaggio n. 1764 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti le indennità introdotte con l’art. 10 del DL 41/2021 (DL “Sostegni”), con particolare riferimento al requisito reddituale dei lavoratori dello spettacolo e alle ipotesi di incumulabilità.
Si ricorda che la norma sopra citata riconosce, al ricorrere di determinati requisiti, un’indennità di 2.400 euro a:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.
L’INPS ha poi provveduto a illustrare la misura con la circ. n. 65 dello scorso 19 aprile 2021, specificando le modalità di presentazione delle domande e il regime delle compatibilità (si veda “Domande fino al 31 maggio 2021 per le indennità INPS” del 20 aprile 2021).
Ciò premesso, per i lavoratori dello spettacolo che non hanno fruito dell’indennità ex artt. 15 e 15-bis del DL 137/2020 (DL “Ristori”) i limiti di reddito pari a 75.000 euro (per i lavoratori che possono far valere almeno 30 contributi giornalieri nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021), ovvero 35.000 euro (per quelli con almeno 7 contributi giornalieri nel suddetto periodo), si riferiscono al solo reddito prodotto nel 2019. Resta fermo il possesso di tutti gli altri requisiti.
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