Tassato in Italia il lavoro svolto in Svizzera
La sentenza n. 12921 della Corte di Cassazione, depositata ieri, ha confermato il principio per cui, se una persona fisica presta il proprio lavoro subordinato in uno Stato estero mantenendo la residenza fiscale in Italia, i compensi percepiti sono imponibili in Italia, ferma restando l’imposizione nell’altro Stato se non sussistono le condizioni di esonero previste dalla Convenzione che lega l’Italia a questo Stato.
Nel caso esaminato, trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato, non di natura pubblica, svolto nell’altro Stato (la Svizzera) per oltre 183 giorni nell’anno solare, non risultava soddisfatta alcuna delle condizioni previste dall’art. 15 della Convenzione Italia-Svizzera per escludere i compensi dall’imposizione nella Confederazione Elvetica.
Ne consegue l’obbligo di assoggettare ad imposta i compensi medesimi in Italia (Stato di residenza della persona), con il diritto di detrarre l’imposta svizzera dall’IRPEF ai sensi dell’art. 165 del TUIR.
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