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Agevolazione per gli atti di trasformazione del territorio negate per la transazione

/ REDAZIONE

Venerdì, 14 maggio 2021

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Il trattamento agevolativo previsto dall’art. 20 della L. 10/77 (imposta di registro fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) non può trovare applicazione al trasferimento, intervenuto tra il Comune di Alfa e il Comune di Beta e conseguente ad un accordo transattivo, avente ad oggetto un compendio immobiliare sito nel Comune di Alfa, oggetto di contenzioso tra lo stesso Comune, detentore del compendio a seguito di una procedura espropriativa contestata, e quello di Beta, proprietario degli immobili.

Lo afferma l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 341, pubblicata ieri, nella quale riprende i precedenti chiarimenti forniti nella ris. 24 ottobre 2018 n. 80.

Si ricorda che l’art. 1 comma 88 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), modificando l’art. 20 della L. 10/77, ha esteso il trattamento fiscale agevolato previsto dall’art. 32 del DPR 601/73 (imposta di registro fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi
Nel caso di specie, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale agevolazione non possa trovare applicazione, mancando l’elemento costitutivo della fattispecie agevolativa rappresentato dall’esistenza di un “accordo o convenzione tra privati ed enti pubblici”, ovvero di “atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi”.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, l’atto oggetto di esame, “più che concretizzare un accordo od una convenzione nel senso delineato, si sostanzia in un atto di natura transattiva volto a «regolarizzare» l’occupazione dell’area da parte del Comune di Alfa, a seguito della mancata definizione del procedimento espropriativo. Il perfezionamento dell’atto negoziale in esame, pertanto, appare rivolto alla definitiva acquisizione dell’area detenuta dal Comune di Alfa, sulla quale quest’ultimo Ente ha già realizzato interventi di parziale trasformazione del compendio immobiliare”.
Né può ritenersi che, in assenza di accordi o convenzioni come sopra individuate, l’atto in commento possa essere considerato attuativo degli stessi accordi o convenzioni.

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