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Illegittima la revoca delle prestazioni assistenziali ai condannati per mafia e terrorismo

La Consulta ha stabilito l’incostituzionalità per chi sta scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione

/ REDAZIONE

Sabato, 3 luglio 2021

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Con la sentenza n. 137 depositata ieri, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 61 e, in via consequenziale, del comma 58 dell’art. 2 della L. 92/2012, nella parte in cui prevedono la revoca delle prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo, i quali stiano scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione.

Nel dettaglio, il comma 58 prevede che con la sentenza di condanna per i reati più gravi (artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 c.p.), nonché quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato art. 416-bis c.p., o al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca ...

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