Illegittima la revoca delle prestazioni assistenziali ai condannati per mafia e terrorismo
La Consulta ha stabilito l’incostituzionalità per chi sta scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione
Con la sentenza n. 137 depositata ieri, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 61 e, in via consequenziale, del comma 58 dell’art. 2 della L. 92/2012, nella parte in cui prevedono la revoca delle prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo, i quali stiano scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione.
Nel dettaglio, il comma 58 prevede che con la sentenza di condanna per i reati più gravi (artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 c.p.), nonché quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato art. 416-bis c.p., o al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41