L’Agente della riscossione costituitosi tardivamente non può citare l’Ufficio
L’intervento è ammesso solo se la Riscossione è regolarmente costituita
La Commissione tributaria provinciale di Chieti, con la sentenza n. 168 del 20 aprile 2021, ha emesso una pronuncia, favorevole al contribuente, basata su un’inedita interpretazione della normativa processuale e sostanziale che regge le liti ove è impugnato, oltre l’atto dell’Agente della Riscossione, anche il ruolo formato dall’Agenzia delle Entrate.
La vicenda processuale sottostante tale decisione non è, nei fatti, molto complicata ed è legata a una controversia nata in relazione a un ricorso – successivo a rilascio di estratto di ruolo – notificato solo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione; dopo l’incardinamento della lite (da parte del contribuente) presso il giudice tributario provinciale adìto, l’ente esattoriale si costituiva depositando tardivamente ...
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