Detrazione IVA complicata per il soccidario che alleva anche in proprio
Secondo l’Agenzia delle Entrate occorre distinguere l’imposta connessa alle due attività
In base al contratto di soccida, “il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano” (art. 2170 c.c.). Si tratta di un contratto agrario associativo (Cass. n. 21491/2005).
Con riguardo ai profili IVA, occorre considerare che, nel rapporto di soccida (Cass. n. 8727/2013; in senso conforme, Cass. n. 14791/2015 e interrogazione parlamentare n. 5-04812/2015):
- il soccidario e il soccidante possono procedere alla vendita della loro parte di bestiame;
- oppure, la commercializzazione del bestiame può essere effettuata esclusivamente dal soccidante con la monetizzazione degli
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