Il diniego espresso cancella il processo pendente contro il silenzio-rifiuto
La soluzione si presta ad abusi del processo
Qualora l’Amministrazione decida di non protrarre ulteriormente il proprio silenzio-rifiuto adottando un provvedimento di rigetto, il termine per l’impugnazione dell’atto inizia a decorrere da quando viene emanato il provvedimento, senza che il contribuente possa proseguire il giudizio relativo all’impugnazione del silenzio-rifiuto.
È quanto ha deciso la Corte di Cassazione, mediante la pronuncia n. 25446, depositata ieri, 21 settembre 2021, prendendo così posizione sulla questione inerente al rapporto fra il silenzio-rifiuto avverso il quale si propone ricorso giudiziale e quello successivamente adottato dall’Amministrazione finanziaria.
Il caso, infatti, riguardava una associazione che aveva proposto ricorso contro un provvedimento con il quale veniva sospesa ...
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