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NOTIZIE IN BREVE

Il fallito non può lamentare l’omessa notifica dell’accertamento

/ REDAZIONE

Venerdì, 1 ottobre 2021

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È costante l’orientamento secondo cui il contribuente fallito non può, in proprio, impugnare l’avviso di accertamento nonostante sia stato a questi notificato.
Ciò può avvenire solo se si dimostra l’inerzia, intesa nel senso di disinteresse, del curatore fallimentare.

Ieri, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26506, ha riaffermato tale principio, puntualizzando che laddove il curatore del fallimento abbia impugnato, il fallito non può dolersi del fatto che a lui non sia stato notificato l’avviso di accertamento, intervenendo nel processo contro l’accertamento instaurato dal curatore.

Detto orientamento non tiene conto del fatto che il fallito, una volta tornato in bonis, risponde delle obbligazioni tributarie derivanti ad esempio dall’avviso di accertamento rimasto inoppugnato in ragione di una precisa scelta del curatore.
Dal momento che non c’è effetto esdebitativo, il fallito dovrebbe sempre poter impugnare l’atto o, in subordine, poter contestare il merito della pretesa quando, tornato in bonis, riceverà atti esattivi o addirittura espropriativi.

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