Nei versamenti bancari prova rigorosa per la restituzione al socio del prestito
La prova contraria deve essere sempre analitica e circostanziata
Nel caso di presunzione bancaria di cui all’art. 32 comma 1 n. 2) del DPR 600/73, il contribuente deve fornire la prova analitica idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.
Per l’effetto ricade sul giudice di merito, da un lato, l’onere di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica.
A stabilirlo la Cassazione
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