Reato prescritto con sindacato incidentale del reato nel recupero dei costi
Non si può sostenere che si debba rinunciare alla prescrizione
Nella sentenza n. 29153 depositata ieri, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nei processi originanti dal recupero dei costi sostenuti per la realizzazione di un delitto doloso, in caso di assoluzione per prescrizione il giudice tributario, per verificare la legittimità del disconoscimento del costo, deve accertare incidentalmente la presenza dell’illecito penale doloso.
Ai sensi dell’art. 14 comma 4-bis della L. 537 del 1993, “Nella determinazione dei redditi di cui [all’art. 6 del TUIR, ndr], non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque,
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