Senza sanzioni l’ottenimento di un rimborso non dovuto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30785 depositata ieri, ha sancito che il contribuente il quale ottiene un rimborso non dovuto non può essere sanzionato per omesso versamento del tributo ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97 (nel caso di specie il rimborso derivava da IVA indetraibile).
Si tratta di fattispecie distinta, quindi, in ragione del principio di tassatività, alcuna sanzione può essere irrogata.
Va detto che poco tempo fa la stessa Corte aveva adottato un criterio opposto con la sentenza 19 luglio 2021 n. 20585 (l’effetto, secondo questa tesi, è pur sempre l’ammanco nelle casse erariali).
L’orientamento della sentenza di ieri è senz’altro da preferire.
Ove il legislatore ha inteso, ha sanzionato espressamente l’ottenimento di un rimborso non dovuto (si pensi ai contribuenti non residenti ai sensi degli artt. 38-bis2 e 38-ter del DPR 633/72), ipotesi del tutto diversa dal mancato versamento.
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