Nulla la revoca della contestazione con sanzioni non irrogate dopo le deduzioni
L’autotutela sostitutiva non può sanare tutte le illegittimità degli uffici
Le sanzioni tributarie, come prevedono gli artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97, possono essere contestate mediante diverse modalità.
Laddove le sanzioni siano non collegate al tributo (omesse comunicazioni, tardivi versamenti, indebite compensazioni senza recupero del credito) occorre obbligatoriamente notificare l’atto di contestazione dell’art. 16 del DLgs. 472/97.
In questo caso, il contribuente notificatario dell’atto può, alternativamente:
- ricorrere nel termine decadenziale dei sessanta giorni;
- definire le sanzioni al terzo dell’irrogato;
- presentare, entro il termine decadenziale dei sessanta giorni, deduzioni difensive.
Ove il contribuente si avvalga della facoltà di presentare deduzioni difensive, solo se queste vengono accolte permane il diritto di definire le sanzioni ...
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