Esclusi i termini di insinuazione per i crediti non contestati
Il curatore è tenuto a disconoscere espressamente il credito
Con sentenza n. 34435, depositata ieri, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura fallimentare “non contestati per collocazione e ammontare” ex art. 111-bis comma 1 del RD 267/42 – esclusi dall’accertamento secondo le modalità di cui al capo V del RD 267/42 – non devono essere insinuati nel termine di decadenza di cui all’art. 101 commi 1 e 4 del RD 267/42 o quello di un anno dalle condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.
Nel caso di specie, veniva rigettata la domanda “ultratardiva” di insinuazione del credito per TFR maturato, ex art. 2120 c.c., dopo l’apertura del fallimento. In assenza di una specifica disciplina sui termini per l’insinuazione al passivo dei crediti ...
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