Contratti a termine in agricoltura senza sospensione di NASpI e DIS-COLL fino a fine anno
I percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono continuare a stipulare, con datori di lavoro del settore agricolo, contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2021, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.
Lo ha reso noto ieri l’INPS con il messaggio n. 4079, facendo seguito alle novità apportate dall’art. 68 comma 15-septies del DL 73/2021 (DL Sostegni-bis) all’art. 94 del DL 34/2020. Quest’ultima disposizione prevedeva misure legate alla promozione del lavoro in agricoltura nel periodo di emergenza sanitaria e, in particolare, la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali - limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa - nonché i percettori delle indennità NASpI e DIS-COLL e del reddito di cittadinanza di stipulare contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, con datori di lavoro agricolo, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti. Ciò era previsto nel limite di 2.000 euro per il solo 2020.
Per effetto della modifica apportata dal DL Sostegni-bis tale misura è prorogata fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica ove quest’ultimo fosse successivo al 31 dicembre 2021.
L’Istituto previdenziale, con il messaggio in commento, ribadisce anche che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. Di conseguenza, l’interessato sarà tenuto a comunicare all’INPS (con il modello “NASpI-Com”) le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, presta l’attività lavorativa.
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