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Agevolazione prima casa per l’immobile da accorpare

/ REDAZIONE

Martedì, 30 novembre 2021

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L’agevolazione prima casa spetta solo se (tra il resto) l’acquirente non è titolare di un altro immobile nel medesimo Comune in cui intende procedere al nuovo acquisto. 
Ai fini della verifica della condizione della c.d. “impossidenza” di altri immobili nel medesimo Comune, rilevano, però, solo gli immobili “idonei” ad abitazione e “l’idoneità” dell’abitazione pre-posseduta va valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabitabilità), che sotto quello soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative).

Pertanto, l’agevolazione trova applicazione anche in caso di disponibilità di un’abitazione che non sia concretamente idonea, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato. Lo ribadisce la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 37152, depositata ieri, 29 novembre 2021.

La pronuncia, inoltre, ribadisce la possibilità di applicare l’agevolazione prima casa anche in caso di:
acquisto contemporaneo di due unità immobiliari, a condizione che esse vengano nel loro insieme destinate dall’acquirente “a costituire un’unica unità abitativa” (entro 3 anni dalla registrazione, cfr. Cass. n. 9030/2017) e purché l’immobile risultante dall’accorpamento non abbia le caratteristiche “di lusso” (ovvero, secondo la norma oggi vigente, non sia classificato o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9);
- acquisto successivo di un secondo immobile da accorpare al primo (come riconosciuto espressamente anche dall’Agenzia delle Entrate, cfr. la ris. Agenzia delle Entrate 25 febbraio 2005 n. 25, la ris. Agenzia Entrate 4 giugno 2009 n. 142 e la ris. Agenzia delle Entrate 19 dicembre 2017 n. 154).

In conclusione, posto che i benefici prima casa sono “subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi”, nel caso di specie, il giudice tributario avrebbe dovuto verificare l’effettiva unificazione delle unità immobiliari contigue, finalizzata a realizzare l’unica abitazione del contribuente. Tale evento, infatti – aggiunge la Corte – deve formare oggetto di prova da parte del contribuente.

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