Domande di reddito di libertà non accolte per carenza di budget valide in attesa di nuovi fondi
Con il messaggio n. 4352 pubblicato ieri, l’INPS fornisce chiarimenti sulle domande di reddito di libertà non accolte per insufficienza del budget.
Il beneficio, che consiste nell’erogazione di un importo massimo di 400 euro mensili pro capite, è destinato alle donne vittime di violenza (residenti nel territorio italiano, cittadine, comunitarie o extracomunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno), senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.
Lo scopo del reddito di libertà è quello di sostenere in primis le spese finalizzate ad assicurare alle richiedenti l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli minori. La domanda può essere presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza (cfr. circ. INPS n. 166/2021; si veda “Reddito di libertà alle donne vittime di violenza per un massimo di 12 mesi” del 9 novembre 2021).
L’accoglimento della domanda è subordinato alla disponibilità dei fondi e pertanto l’INPS erogherà la prestazione assistenziale previa verifica della titolarità dello strumento di pagamento e della capienza del budget delle singole Regioni/Province autonome.
Raggiunto il limite di spesa, non potranno essere accolte ulteriori domande, ma l’Istituto di previdenza rende noto che le istanze presentate e non accolte per insufficienza di budget non saranno definitivamente scartate al 31 dicembre 2021, contrariamente a quanto inizialmente previsto con la circolare n. 166/2021; queste conserveranno la loro validità in caso di ulteriori finanziamenti del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” nel corso dell’anno 2022.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41