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Domenica, 6 luglio 2025

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Se non è stata applicata la riduzione dei premi, possibile la compensazione

/ REDAZIONE

Mercoledì, 8 dicembre 2021

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Il messaggio dell’INPS n. 4365 pubblicato ieri, 7 dicembre 2021, ha a oggetto la riduzione percentuale dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall’art. 1 comma 128 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che, in relazione all’anno 2021, è pari al 16,36% ai sensi del DM 23 marzo 2021 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali (secondo l’art. 1 di tale decreto è da applicare ai premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del DPR 1124/1965, ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. 93/1958, ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del DPR 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’INPS, nelle more della loro revisione tariffaria).

La riduzione in questione viene applicata dall’Istituto ogni anno basandosi sugli elenchi di aziende aventi diritto trasmessi dall’INAIL.

In considerazione della circostanza per cui, per un errore di elaborazione, alcune aziende aventi diritto alla riduzione non sono state inserite nei suddetti elenchi, si comunica che l’Istituto ha calcolato la riduzione spettante a tali aziende e che, in caso di versamenti relativi al primo trimestre 2021 in misura superiore rispetto a quella risultante a seguito dell’applicazione della riduzione, è prevista la possibilità di richiedere la compensazione con la contribuzione da versare alle future scadenze.

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