Compatibile il socio-amministratore di società di capitali se manca l’interesse economico proprio
Con il P.O. n. 243/2021, pubblicato ieri, il CNDCEC si è occupato nuovamente del tema dell’incompatibilità, esaminando il caso di un iscritto che, contestualmente, è amministratore unico (con limiti di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione) di una società e titolare di una partecipazione dell’1% del capitale sociale.
Il CNDCEC ricorda che nelle società di capitali l’incompatibilità ricorre nel caso in cui un iscritto abbia un interesse economico prevalente nella società e contemporaneamente rivesta, nella medesima, anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestionali, delineandosi in tal caso una situazione di esercizio per proprio conto di attività di impresa.
Quand’anche fosse accertato che l’iscritto detenga un interesse economico prevalente nella società in cui abbia assunto anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestori, l’Ordine dovrà comunque ulteriormente accertare se il professionista rivesta tale carica sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che lo ha conferito. Tale situazione costituisce infatti una esenzione dell’incompatibilità.
L’attività di impresa non è incompatibile con l’esercizio della professione qualora l’amministrazione si configuri come mero incarico professionale. L’esenzione, dunque, si riferisce a tutti quei casi in cui l’attività gestoria dell’iscritto, coerentemente con le competenze professionali riconosciute dalla legge ai dottori commercialisti e agli esperti contabili, venga svolta per conseguire l’interesse economico del soggetto che ha conferito l’incarico.
Per escludere la sussistenza di una situazione di incompatibilità, l’iscritto dovrà attestare la ricorrenza di elementi che provino la mancanza, da parte sua, di un interesse economico proprio nella società, quali ad esempio la presenza di un mandato scritto conferito dalla società, la parcellazione dei compensi, la mancata attribuzione all’iscritto di utili o dividendi (o la rinuncia ad essi) della società o loro assegnazione in misura non significativa (rapportando la significatività allo specifico fine imprenditoriale perseguito nel caso concreto), l’assenza di un reale o concreto interesse imprenditoriale da parte dell’iscritto, la partecipazione del tutto irrilevante al capitale sociale e la ricorrenza di situazioni di temporanee di estrema urgenza ed impossibilità di agire diversamente in assenza dei criteri sopra indicati.
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