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Presunzione di innocenza anche per le persone giuridiche senza ostacoli

Nulla in astratto esclude che possa trovare spazio negli ordinamenti nazionali, purché entro i binari della Corte EDU e della Corte di Giustizia

/ Stefano COMELLINI

Martedì, 22 febbraio 2022

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L’ordinamento penale contempla, quale costituto fondamentale, il principio della “presunzione di innocenza” (o di “non colpevolezza”), fissato sia in ambito nazionale che europeo. Sotto il profilo convenzionale, “ogni persona accusata di un reato si presume innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata” (art. 6 par. 2 della CEDU); nell’ordinamento costituzionale italiano, la garanzia è riconosciuta come presunzione di non colpevolezza, che viene meno solo con la condanna definitiva (art. 27 comma 2 Cost.).

Nell’interpretazione della Corte EDU (cfr. sentenza 12 luglio 2013, A. c. Regno Unito, citata da Corte Cost. n. 182/2021), la norma convenzionale assume un più ampio rilievo rispetto al parametro nazionale,

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