Imprese di trasporto chiamate a gestire il credito IVA
Il venir meno della non imponibilità dei sub-vettori può superarsi presentando la lettera d’intento
A seguito delle modifiche apportate all’art. 9 del DPR 633/72 dal DL 146/2021, il regime di non imponibilità IVA non è più applicabile, dal 1° gennaio 2022, alle prestazioni di trasporto di beni effettuate nei confronti di soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di spedizione (si veda “Ristretto l’ambito della non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni” del 20 gennaio 2022).
La nuova disciplina ha presentato agli operatori diverse questioni, tra cui la corretta individuazione dell’ambito applicativo del regime di non imponibilità e – per alcuni – la gestione del credito IVA derivante dall’effettuazione di acquisti con addebito
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